Contributi a fondo perduto: i criteri di calcolo in caso di trasformazione societaria
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L’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa, a condizione:
- che si tratti di “soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir, “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” ossia, per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2019 (comma 3);
- che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, a tal fine, “alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” (comma 4).
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 gennaio 2021, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla situazione che si prospetta a seguito di una trasformazione intervenuta nel corso del 2020. In particolare, nel caso descritto:
- il soggetto che può fruire del beneficio è quello venuto ad esistenza a seguito di tale operazione straordinaria;
- ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo (ex art. 25, comma 2, del decreto “Rilancio”), rileva l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
- per il calcolo della riduzione del fatturato (ex art. 25, comma 3), devono essere confrontati i dati riferiti ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasferita.
Con la Risposta 15 dicembre 2020, n. 589, l’Agenzia aveva invece chiarito che, in presenza di un’operazione di conferimento:
- ai fini della determinazione della soglia di accesso al contributo, rileva l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita;
- per il calcolo della riduzione del fatturato occorre confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.
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