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Contributi a fondo perduto attività chiuse per emergenza Covid

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 9 settembre 2021 che, in attuazione dell’art. 2 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse a causa dell’emergenza Covid, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

In particolare:

  1. possono beneficiare degli aiuti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:
    a. alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, come attività prevalente comunicata all’Agenzia delle Entrate con modello AA7/AA9, un’attività che risulti chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
    b. alla data del 26 maggio 2021, svolgevano, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto in commento, rispetto alla quale dichiarino, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni;
  2. per poter beneficiare degli aiuti in commento, alla data di presentazione dell’istanza occorre:
    a. essere titolari di partiva Iva attiva prima della data del 23 luglio 2021 o per i soggetti di cui al precedente punto 1, lettera b), prima del 26 maggio 2021;
    b. essere residenti o stabiliti in Italia;
    c. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese;
  3. non possono beneficiare degli aiuti gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir e i soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  4. l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto;
  5. l’istanza va presentata – eventualmente tramite un intermediario abilitato – in via telematica all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. A tal fine sarà emanato un apposito provvedimento;
  6. il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

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