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Contributi a fondo perduto: attiva la procedura per l’invio dell’istanza

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Come anticipato nei giorni scorsi, ieri l’Agenzia delle Entrate ha attivato il canale utilizzabile per l’invio delle istanze di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Come specificato dall’Agenzia nell’Area tematica del sito dedicata al Contributo a fondo perduto, l’istanza può essere predisposta ed inviata:

  • dal contribuente con le credenziali SPID oppure Entratel/Fisconline o CNS;
  • dall’intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” oppure con delega al “Cassetto fiscale”.

Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il software e trasmetterle attraverso il canale Entratel.

Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:

  1. la domanda può essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse fino al 24 agosto;
  2. l’istanza dev’essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L’invio può essere effettuato anche attraverso Entratel oppure mediante un’apposita procedura web attivata dalle Entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  3. in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione della domanda precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa (nei termini anzidetti) sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo;
  4. è inoltre possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo;
  5. a seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia;
  6. l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito – effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate – sul conto corrente bancario o postale identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha chiesto il contributo.

In materia si vedano anche il Provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439 e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2020, n. 15/E

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