Contributi a fondo perduto “alternativi” per le attività stagionali
A partire da oggi, 5 luglio 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, previsto dall’art. 1, commi da 5 a 15 , del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73): lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 2 luglio 2021, n. 175776/2021 , con il quale è stato anche approvato il relativo modello.
Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali, alternativo a quello automatico, è destinato ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può arrivare fino ad un importo massimo di 150.000 euro. Due i requisiti per accedere al sostegno:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e
- aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
In particolare:
- l’istanza deve contenere i seguenti dati:
a. il codice fiscale del soggetto (persona fisica o non fisica) che chiede il contributo;
b. il settore di attività in cui opera il richiedente;
c. il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che chiede il contributo, se diverso dalla persona fisica;
d. se il soggetto richiedente è un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
e. nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita Iva del soggetto cessato;
f. l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
g. la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati all’art. 1, comma 6 , del D.L. n. 73/2021;
h. l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020;
i. l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020–31 marzo 2021;
l. la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta oppure ottenere il versamento diretto della somma;
m. l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
n. il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di un’apposita delega;
o. la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza;
p. le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza; - il termine finale di presentazione delle istanze è stato fissato al 2 settembre 2021;
- la domanda può essere presentata tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi a partire dal 5 luglio 2021;
- la trasmissione attraverso Entratel o Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
Contestualmente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida contenente la disciplina relativa al contributo in esame.
guida_contributi_fondo_perduto_decreto_sostegni_bis_luglio_2021