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Contributi a fondo perduto, accertamenti antimafia esclusi solo per i soggetti rientranti nella “white list”

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I Ministri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno inviato ai prefetti il protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso 8 giugno, per l’adozione delle misure di prevenzione amministrativa antimafia nei confronti dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Nell’occasione – precisa una nota diffusa dal Viminale – “si è inteso assicurare la celerità nell’erogazione delle risorse e, in parallelo, garantire la sussistenza delle condizioni di legalità nell’utilizzo di risorse pubbliche”.

Il documento prevede tra l’altro quanto segue:

  1. non si procede a nuovi accertamenti antimafia qualora l’operatore economico risulti iscritto alle cosiddette “white list”, cioè all’Anagrafe antimafia degli esecutori predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in Centro Italia;
  2. per le erogazioni di valore non superiore a 150mila euro, l’Agenzia delle Entrate procederà alla comunicazione antimafia per un campione delle istanze ricevute, corrispondendo comunque il contributo sotto condizione risolutiva legata all’esito dei successivi accertamenti antimafia;
  3. per le erogazioni superiori a 150mila euro, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad acquisire l’autocertificazione e poi a procedere all’assegnazione del contributo richiesto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Codice Antimafia, sotto condizione risolutiva.

Si ricorda che possono accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal citato art. 25 del D.L. 34/2020, i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi (ex art. 54, comma 1, del medesimo Testo Unico) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Pertanto, sono ricompresi nell’ambito applicativo della misura:

  • gli imprenditori individuali, le snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • i soggetti che producono reddito agrario, sia su base catastale, sia come reddito d’impresa;
  • i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir;
  • gli enti non commerciali (ex art. 73, comma 1, lettera c), del Tuir) che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le persone fisiche e delle associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c, del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del Tuir;
  • cooperative che svolgono attività di impresa agricola o commerciale;
  • società tra professionisti;
  • soggetti in regime forfettario ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge n. 190/2014.

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