Contrasto giurisprudenziale sui vizi della delibera assembleare di ripartizione degli oneri condominiali
Con l’ordinanza interlocutoria 10 settembre 2019, n. 24476, depositata lo scorso 1° ottobre, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in merito a tre questioni, tra loro connesse:
- quale sia il regime dell’invalidità della delibera con cui l’assemblea ripartisce gli oneri condominiali in violazione dei criteri normativi o regolamentari;
- se, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, il limite alla rilevabilità (anche d’ufficio) dell’invalidità delle sottostanti delibere debba operare, allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità;
- se il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali sia idoneo alla formazione del giudicato implicito sull’assenza di cause di nullità delibera sottostante.
In merito alla prima questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (7 marzo 2005, n. 4806) avevano affermato che “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”.
Secondo un altro orientamento, si considerano nulle per impossibilità dell’oggetto, e non meramente annullabili, le delibere assembleari comunque adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto (per tutte, cfr. Cass. 23 luglio 2019, n. 19832, 10 gennaio 2019, n. 470, 20 dicembre 2018, n. 33039).