È possibile per una casa madre localizzata in un Paese UE, effettuare l’invio della comunicazione di cui all’art. 40-quater del D.P.R. n. 633/1972 per conto di una sua branch italiana? Secondo quali modalità? | Nel caso in cui la casa madre voglia effettuare l’invio della comunicazione per conto della branch italiana, la casa madre deve essere registrata nella sezione Indagini finanziarie del REI. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPSP, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPSP. |
Nel file XML per identificare il Sending PSP e il Reporting PSP si deve usare il codice fiscale o il codice BIC? | Per inviare una comunicazione CESOP per mezzo del SID è necessario essere in possesso di un codice fiscale valido. Ne consegue che:
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In tema di carte di pagamento, gli obblighi di conservazione e comunicazione delle operazioni di pagamento sono previsti anche per gli istituti che sono soltanto collocatori delle carte e non emittenti? | Si veda il paragrafo 2.4.4.2 delle Linee guida pubblicate della Commissione Europea. |
Nell’ambito di applicazione rientrano anche le operazioni di pagamento in cui il pagatore è localizzato nella Repubblica di San Marino? | Un’operazione di pagamento effettuata da un pagatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall’ambito di applicazione, qualunque sia la localizzazione del beneficiario. Si veda la domanda 2.1.1.1 delle Faq pubblicate dalla Commissione Europea. |
La comunicazione zero (nessuna operazione di pagamento da comunicare) è obbligatoria? | Si veda la domanda 4.3 delle Faq pubblicate dalla Commissione Europea. La comunicazione zero è facoltativa, ma raccomandata in quanto permette un primo adempimento dell’obbligo comunicativo. |
Si supponga che un PSP abbia prestato servizi di pagamento come PSP dei pagatori in relazione a 26 pagamenti transfrontalieri diretti verso lo stesso beneficiario, che in 15 pagamenti dei 26 il PSP del beneficiario è localizzato in uno Stato membro e che in 11 pagamenti dei 26 il PSP del beneficiario è localizzato in un Paese terzo. Quali operazioni vanno conservate e comunicate? | Nel caso descritto, vanno comunicati soltanto gli 11 pagamenti in cui il PSP del beneficiario è localizzato in uno Stato terzo. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 153/2023, l’obbligo di conservazione non si applica nei confronti degli altri 15 pagamenti. |
Se un PSP deve comunicare al CESOP dei pagamenti per i quali la data di esecuzione non coincide con la data di contabilizzazione, qual è la data da riportare nel file XML e dalla quale si determina il trimestre di riferimento? | Si veda la domanda 5.3 delle FAQ e il paragrafo 4.5.2 delle Linee guida pubblicate dalla Commissione Europea. |
Contrasto alle frodi Iva Ue: pubblicate le Faq sul database Cesop
Faq disponibili, sul sito dell’Agenzia, nella pagina dedicata al nuovo sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti transfrontalieri, c.d. CESOP, attivo dal 1° gennaio 2024.
Il CESOP (Central electronic system of paynebt information) è la banca dati europea sui pagamenti elettronici. Esso fornirà un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mette i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc.
Le Faq si riferiscono al nuovo obbligo di comunicazione e conservazione dei pagamenti elettronici per contrastare le frodi Iva nell’e-commerce, operativo dal 1° gennaio 2024.
Nel dettaglio, i prestatori di servizi di pagamento (Psp) devono tenere dei registri sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e sui relativi beneficiari e, inoltre, devono comunicare le operazioni alle autorità fiscali degli Stati membri. Queste ultime raccolgono le informazioni ricevute e le trasmettono con apposito file al “CESOP”.
Vediamo in sintesi le Faq del 14 dicembre 2023: