Consulenti del lavoro: “Rinviare l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019”
“Rinviare l’applicazione degli ISA, i nuovi indici di affidabilità fiscale, al periodo d’imposta 2019 oppure prediligere un utilizzo ai soli fini statistici e senza valenza tributaria per l’anno d’imposta 2018. In alternativa, nel caso venisse confermata l’applicazione per il 2018, introdurre una moratoria di almeno un anno di tutte le sanzioni per eventuali errori”: sono le tre richieste avanzate ieri dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro all’Agenzia delle Entrate, che si aggiungono alle proposte già presentate dai commercialisti e altre categorie professionali.
In un comunicato stampa , infatti, si sottolinea come la nuove norme presentano ancora “numerose complessità procedurali, oltre agli errori nelle dichiarazioni e nel sistema di calcolo che sono state riscontrate in questi mesi dai professionisti”.
Si tratta di criticità che al momento “non risultano ancora risolte, nonostante le modifiche introdotte in corso d’opera e che hanno determinato la proroga al prossimo 30 settembre del termine per effettuare i versamenti delle imposte dovute”. Inoltre gli ultimi interventi normativi – affermano i consulenti del lavoro – “non tengono conto di quanto disposto dallo Statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione espressamente previsti”.
Al riguardo si ricorda che:
- il D.M. 9 agosto 2019 (che sostituisce l’allegato n. 10 al D.M. 27 febbraio 2019 ) ha apportato alcune modifiche ad una serie di Isa applicabili al periodo d’imposta 2018. Le novità, in particolare, riguardano le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle entrate al contribuente e al suo intermediario ai fini dell’applicazione degli Indici;
- con il richiamato D.M. 27 febbraio 2019:
a. sono stati introdotti correttivi agli Indici nei confronti delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa (vale a dire: per le imprese che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del Tuir, e che nel periodo d’imposta precedente hanno determinato il reddito sulla base dell’art. 56 del medesimo Testo Unico, o viceversa);
b. per taluni Indici sono state apportate modifiche per quanto riguarda la territorialità;
c. vengono individuati gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli Indici al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, di situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo in relazione alla collocazione territoriale;
d. vengono individuate inoltre le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
e. sono stati modificati il D.M. 23 marzo 2018 e il D.M. 28 dicembre 2018.