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Consolidato fiscale: credito IVA e visto di conformità

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Con la risposta ad interpello n. 190 del 1° ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura da seguire, a livello di visto di conformità, nell’ambito dell’istituto del consolidato fiscale, in caso di trasferimento alla consolidante di un credito IVA alla consolidante.

Come noto, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’Ires emergente dal consolidato fiscale (fiscal unit), i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 tra i quali, quindi, anche il credito IVA. La cessione al consolidato è soggetta a determinati limiti e deve seguire precise modalità di esposizione nelle dichiarazioni delle società partecipanti.

L’IRES di gruppo può essere compensata con l’eccedenza a credito IVA trasferita dalla società consolidata nel rispetto del limite di 2 milioni di euro (art. 34 Legge n. 388/2000), calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata.

Ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA occorre considerare la disposizione di cui all’art. 10, comma 1, n. 7, primo e secondo periodo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, secondo cui “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito”.

L’Agenzia chiarisce al riguardo che il visto di conformità va apposto:

  • sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l’eccedenza a credito IVA ceduta,
  • sia sulla dichiarazione del consolidato fiscale nazionale, modello CNM, predisposto dalla società consolidante destinata ad utilizzare in compensazione detti crediti (cfr. anche circolare 28/E/2014).

È con riferimento a tali dichiarazioni, infatti, che saranno eseguiti i controlli in merito ai crediti ceduti, al loro corretto trasferimento ed utilizzo in compensazione nel rispetto dei presupposti e dei limiti posti dalle norme.

Con riferimento ai crediti IVA trasferiti, non occorre procedere invece ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette delle società consolidate, avendo l’indicazione nel quadro GN dei crediti in parola finalità riepilogativa/espositiva.

Da ultimo, il documento di prassi evidenzia che:

  • il termine di 10 giorni, decorso il quale è possibile procedere alla compensazione,
  • va calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della consolidata, ove l’eccedenza a credito IVA compensabile matura;
  • decorso detto termine, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla consolidante, nonostante il modello CNM non sia ancora stato presentato.

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