Conservazione delle dichiarazioni, art. 43 del Dpr 600/73 applicabile anche alle Dichiarazioni Iva
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Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse “per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 26 aprile 2022, n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- tale termine non può essere inteso in maniera statica – ossia “il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” (art. 43, comma 1, del D.P.R. 600/73), ma come “termine per l’accertamento” del periodo d’imposta di riferimento;
- di conseguenza, tale termine si applica:
- anche alle dichiarazioni diverse da quelle sui redditi, come la dichiarazione Iva, stante il combinato disposto degli articoli 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 8 del citato D.P.R. 322/98;
- per l’intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative. Sotto questo profilo si menziona l’art. 12 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Nella richiamata Risposta n. 217/2022, inoltre, è stata confermata:
- l’assenza di un obbligo, in capo all’intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;
- la circostanza che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, ossia, qualora si tratti di documenti informatici, in primis il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e i relativi decreti attuativi, tra cui il D.M. 17 giugno 2014.
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