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Congruità della manodopera: quali conseguenze sulle detrazioni fiscali?

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L’assenza del DURC di congruità potrebbe far perdere le detrazioni fiscali previste per lavori di ristrutturazione.

Come si evince dall’art. 2 del D.M. 25 giugno 2021 (D.M. n. 143/2021) in applicazione delle previsioni di cui al D.L. n. 76/2020, art. 8, comma 10-bis, la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione (Fonte Nota ispettorato nazionale del lavoro, n. 5223/2021).

Le disposizioni del Decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.

La congruità deve essere documentata da apposita attestazione di congruità rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero del committente.

Dal 1° marzo 2023, le imprese e i committenti ricevono degli alert automatizzati ossia un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) utile a ricordare gli adempimenti per ottenere il Durc di congruità. In particolare, dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, viene generata una PEC per informare che l’opera è soggetta (eventualmente) alla verifica di congruità della manodopera.

Con la PEC viene ricordato all’imprese l’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente, così come stabilito dalla norma.

Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, considerando che l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 143/2021 prevede testualmente che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del D.M. n. 41/1998, lett. d), che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: (…) d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.

Si veda la FAQ n. 6 della CNCE pubblicata in data 15 febbraio 2022.

Tuttavia, nella circolare n. 19/E 2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il controllo sulla congruità della manodopera da parte del contribuente ha finalità diverse dalla detraibilità delle spese. Stessa cosa dicasi sulla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Infine, è da segnalare che la Commissione Nazionale paritetica per le casse edili, con comunicazione n. 812 del 3 maggio 2022 ha pubblicato nuove FAQ in merito alla regolarizzazione degli adempimenti in materia di congruità della manodopera.

FAQ 3 maggio

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