Confermata la validità delle notifiche degli atti fiscali a mezzo posta
La “notifica diretta” a mezzo posta da parte delle Agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. nn. 10012/2021, 34007/2019, 1207/2014, 15284/2008). Tale principio è stato ribadito, da ultimo, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con la sentenza 15 dicembre 2021, n. 11103, riportata sul sito della Giustizia tributaria.
Si ricorda che, con l’ordinanza n. 2/2020, depositata il 3 gennaio, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 14 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sollevate con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione.
I giudici delle leggi, richiamando precedenti pronunce (n. 175/2018 e n. 104/2019) hanno confermato la legittimità della notifica diretta delle cartelle di pagamento attraverso il servizio postale (e quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno).
Si ricorda che anche secondo l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il Fisco può procedere alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente; in tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17445/2017, n. 17598/2010, n. 911/2012, n. 14146/2014, n. 19771/2013 e n. 16949/2014). Per la Cassazione, inoltre:
- la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari e alle società concessionarie, di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale (ad esempio, invio di raccomandata consegnata al portiere) senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario;
- in tal senso va letto anche l’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (Cass. n. 3254/2016, n. 12083/2016, n. 23341/2015, n. 6959/2015, n. 16949/2014, n. 9111/2012 e n. 17598/2010);
- di conseguenza, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina relativa al servizio postale ordinario.