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Conferimento con valutazione indipendente “semplice” nelle Spa

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Come noto, l’articolo 2343-ter, cod. civ., disciplina un sistema alternativo di valutazione “semplificato” rispetto a quello “ordinario” regolato dall’articolo 2343, cod. civ., che prevede essenzialmente tre criteri alternativi per la valutazione dei beni apportati al capitale della Spa:

  • il criterio basato sul “prezzo medio ponderato”, utilizzabile quando oggetto di conferimento sono valori mobiliari o strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati;
  • il criterio basato sul fair value dei beni risultanti in un bilancio d’esercizio;
  • il criterio basato su di una perizia di stima non giurata predisposta da un esperto indipendente non di nomina giudiziale.

La terza ipotesi è senz’altro quella di maggiore interesse pratico-professionale, in quanto consente che il conferimento in natura possa essere effettuato per un valore non superiore a quello “risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità“.

Si tratta di una norma chiaramente diretta a semplificare la procedura dell’apporto in natura al capitale della Spa, nel caso in cui il conferente già disponga – anche per ragioni che nulla potrebbero avere a che fare con il conferimento stesso – di una relazione di stima predisposta da un perito non nominato dal Tribunale.

Condizione necessaria per accedere a questa semplificazione è che la perizia sia stata comunque redatta in modo “conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento“.

La valutazione dell’esperto indipendente può anche preesistere al conferimento, come pure potrebbe essere stata predisposta in attuazione di un incarico ricevuto ad hoc. In questo secondo caso, si arriva quindi in concreto a legittimare l’effettuazione di un conferimento accompagnato da una perizia appositamente redatta, ma da un soggetto che, diversamente dalla procedura tradizionale ex articolo 2343, comma 1, cod. civ., non è di nomina giudiziale e quindi la cui perizia non è necessariamente giurata.

Il perito la cui stima viene utilizzata è chiamato ad essere responsabile nei confronti dei soggetti che dovessero subire un danno a causa della valutazione del conferimento. Se la perizia non è stata predisposta ad hoc per il caso del conferimento, occorre naturalmente che il perito ne autorizzi l’utilizzo per il conferimento in questione; solo in questo caso potrebbe ragionevolmente sussistere una responsabilità del perito stesso verso coloro che dovessero ritenersi danneggiati dall’apporto del bene alla formazione del capitale della Spa.

La valutazione del perito ex articolo 2343-ter, cod. civ., non deve necessariamente essere giurata; ciò non significa però il contrario, ovvero nulla esclude che anche questa valutazione peritale – magari perché predisposta per incarico diverso da quello funzionale al conferimento – sia asseverata dal perito incaricato. Ciò non determina il venire meno della facoltà, sussistendone le condizioni, di applicare comunque al conferimento la procedura “semplificata” dell’articolo 2343-ter, cod. civ..

Quanto al contenuto di questa valutazione peritale, essa deve dare indicazione, in primo luogo, della data a cui si riferisce la valutazione la quale, a sua volta, deve essere “precedente di non oltre sei mesi il conferimento” (articolo 2343-ter, comma 2, lett. b, cod. civ.). Ciò significa che il conferimento deve essere eseguito entro sei mesi dalla data a cui si riferisce la valutazione peritale.

Per quanto concerne il soggetto a cui compete la scelta del perito, nel silenzio della norma, si ritiene che l’incarico possa essere affidato sia dal conferente che, nel caso di aumento del capitale sociale, dalla stessa società conferitaria per mezzo ovviamente dei propri amministratori; peraltro, poiché la relazione di stima utilizzata al servizio del conferimento potrebbe essere stata predisposta per motivi diversi dall’apporto in natura alla Spa, l’incarico al perito potrebbe essere affidato anche da un soggetto esterno sia rispetto al conferente che alla società conferitaria.

Infine, l’indipendenza del perito deve sussistere nei confronti del soggetto che effettua il conferimento, dei soggetti che lo controllano, e nei confronti della conferitaria.

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