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Condomini: versamento ritenute entro il 17 giugno

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Entro il 17 giugno (16 termine ordinario cade di domenica), i condomini dovranno provvedere al versamento delle ritenute effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui corrispettivi erogati agli appaltatori per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

L’obbligo di effettuazione delle ritenute, anche laddove connesse a corrispettivi  qualificabili quali redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) è sancito al comma 1 e seguenti dell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/73.

“Il condominio, quale sostituto d’imposta, opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa” (comma 1).

La scadenza del 16 giugno (cadendo di domenica per quest’anno va al 17) è stata fissata dalla riforma fiscale, in particolare dal D.Lgs. n. 1/2024, c.d. decreto adempimenti, comma 6, art. 9 , che ha modificato l’art. 25-ter, comma 2-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In virtù di tale intervento, i versamenti relativi alle suddette ritenute, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro, devono essere effettuati dal condominio entro il 16 giugno – invece del previgente 30 giugno – ed entro il 16 dicembre – invece del previgente 20 dicembre – di ogni anno.

Tuttavia, è prevista una specifica eccezione rispetto alle ritenute del mese di dicembre.

L’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti prevede che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre «è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo».

Nel complesso, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, i condomìni che operano le ritenute (vedi anche circolare n. 9/2024 ):

  • sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, versano le stesse entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, versano le ritenute entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare;
  • sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, effettuano il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale mporto non sia raggiunto, versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.

A ogni modo, sui compensi corrisposti nel mese di dicembre, il versamento delle ritenute dovrà avvenire entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal loro ammontare.

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