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Concordato preventivo biennale. Quali effetti per le casse professionali?

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L’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato preventivo biennale, impegna il contribuente a dichiarare, ex art. 9  del D.Lgs. n. 13/2024, gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:

  • agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
  • alla compilazione degli ISA.

Per quanto riguarda il concordato applicato ai redditi dei professionisti, la proposta di accordo tiene conto delle disposizioni di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, TUIR senza però considerare i valori relativi a:

  • plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
  • redditi o quote di redditi da partecipazione art. 5 del TUIR.

Tuttavia il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni citate determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

In base alla norma qui in esame, il concordato produce effetti anche nella sfera previdenziale; il reddito oggetto di accordo rappresenta il riferimento a cui rapportare gli obblighi contributivi. Ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se eccedente quello oggetto di accordo.

Rispetto ai professionisti con cassa, si pone il problema di un’eventuale limitazione dell’autonomia operativa delle singole casse che potrebbero rivendicare il proprio spazio di regolamentazione.

Cosicchè, è necessario al più presto un intervento ufficiale con il quale si vada a chiarire l’impatto del concordato rispetto agli obblighi contributivi dei professionisti citati. Più volte il legislatore fiscale quando si è trattato di adottare un intervento con effetti ad ampia portata, ha cercato di non intaccare l’autonomia delle casse private, si veda ad esempio la riduzione contributiva del 35% riservata ad artigiani e commercianti “in forfettario”,  oppure la possibilità di scelta per la rottamazione-quater dei carichi previdenziali.

Nessun dubbio naturalmente sorge per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa), rispetto ai quali il reddito concordato ha certamente piena rilevanza ai fini contributivi.

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