Concordato preventivo biennale neutrale per gli utili
Non si decade dal concordato se mutano, nel corso del 2024, le percentuali di partecipazione in una società trasparente, restando invariata la compagine sociale. Diversa è la situazione, invece, del mutamento della compagine, come previsto dal decreto correttivo in attesa di emanazione.
Le società con esercizio a cavallo, inoltre, non escluse dall’adesione all’accordo con il Fisco. Queste le ulteriori criticità, tra le numerose, cui si attendono i relativi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate per l’applicazione puntuale del concordato preventivo biennale (Cpb), di cui al d.lgs. 13/2024.
La prima criticità
La prima criticità riguarda la presenza di operazioni straordinarie eseguite nel periodo in cui si riferisce la proposta (2024), come per esempio la trasformazione di una società personale in una società di capitali o, più semplicemente, la modifica della compagine societaria per i soggetti trasparenti che nel medesimo primo anno di applicazione eseguono tale operazioni.
Preliminarmente, si evidenzia che il recente decreto attuativo destinato ai soggetti Isa (dm 14/06/2024) ha contemplato (lett. c, comma 1, art. 4), tra le cause di decadenza del nuovo istituto, la liquidazione ordinaria, quella coatta amministrativa e quella giudiziale e (alla successiva lett. c) la cessione in affitto dell’unica azienda.
Con il decreto correttivo, in attesa di emanazione, infatti, sono state introdotte ulteriori cause di esclusione (lett. d, comma 1 dell’art. 3), tra le quali quella che prevede la non adesione o la decadenza per i soggetti che nel primo anno, cui si riferisce la proposta (2024), sono interessati da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti o altro) o di un mutamento della compagine sociale, in presenza di società personali o soggetti equipollenti.
Mutamento della compagine
Si parla di “mutamento della compagine” con la conseguenza che, si ritiene correttamente, il soggetto trasparente viene escluso o decade dall’accordo con il Fisco solo in caso di modificazione della compagine sociale mentre il concordato deve restare valido nel caso in cui i soggetti trasparenti hanno, sempre nell’anno di validità dello stesso, hanno mutato soltanto le percentuali di partecipazione, giacché non cambia né il soggetto su cui viene tarata la proposta (soggetto collettivo) né il soggetto partecipante (socio e/o associato) cui viene attribuito il reddito, ma varia solo la percentuale di assegnazione.
Una ulteriore criticità concerne le società che non hanno un esercizio coincidente con l’anno solare ma hanno un esercizio a cavallo di due anni (si pensi, per esempio, ad un esercizio 1/10/2023 – 30/09/2024).
Posto che, allo stato attuale, non si riscontrano disposizioni che prevedono la detta esclusione (soggetti con esercizio non solare ma a cavallo) e che le disposizioni introdotte, peraltro, prevedono che il nuovo istituto si applichi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023, si ritiene che l’adesione sia sicuramente possibile e che, nell’esempio indicato, il concordato preventivo riguardi i periodi d’imposta 2024/2025.
Molti operatori hanno rilevato l’incertezza sull’applicabilità del concordato alle stabili organizzazioni di società estere collocate sul territorio italiano ma sul punto, è opportuno evidenziare, innanzitutto, che devono essere considerati residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno sul territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
La residenza
L’art. 6 del d.lgs. 13/2024 richiama, inoltre, i soggetti che svolgono attività in Italia e, quindi, si ritiene inevitabile che il concordato biennale sia applicabile, non solo ai soggetti residenti ai fini fiscali sul territorio dello Stato ma, appunto alle stabili organizzazioni, tenendo conto dei criteri di determinazione della residenza ai fini tributari, di cui al comma 3 dell’art. 73 del dpr 917/1986, come recentemente modificate (d.lgs. n. 209/2023) con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29/12/2023. Si ricorda, inoltre, che anche l’art. 162 del dpr 917/1986 definisce come stabile organizzazione, la sede fissa di affari per mezzo del quale l’impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato.
Infine, il caso delle società cooperative per le quali si ricorda, preliminarmente, l’esistenza di cause di esclusione specifiche (mutualità totale, imprese sociali, cooperative di trasporto taxi o di noleggio con conducente) per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, inevitabilmente, stante la presenza di una causa di esclusione, precludono all’adesione al concordato.