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Concordato, neo forfettari fuori

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Neo forfettari tutti fuori dal concordato preventivo biennale. Esclusi dal patto col fisco non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività con regime a forfait nel 2023 ma anche quelli che hanno cambiato regime fiscale passando al forfettario nel 2024, il primo periodo d’imposta oggetto del concordato.

Prevista inoltre una specifica causa di cessazione del concordato per i contribuenti che nel corso del biennio di applicazione del meccanismo transitano da un regime fiscale all’altro aderendo al forfettario.

Queste sono alcune delle novità previste nella bozza di decreto arrecante modifiche anche al decreto legislativo 13/2024 disposizione che ha introdotto e che disciplina il concordato preventivo biennale (vedi ItaliaOggi di martedì 11 giugno 2024).

Pluri-esclusione per i forfettari. L’attuale formulazione del citato decreto legislativo numero 13 del 2024 prevede una specifica esclusione all’articolo 24, comma 1 dall’utilizzabilità del concordato preventivo biennale per i contribuenti forfettari che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.A questa si aggiungono altre due inibizioni specifiche per i forfettari disposte all’articolo 3 comma 1 lettera c) e comma 1 lettera h) del decreto in bozza.

La prima delle due (lettera c) introduce una ulteriore causa di esclusione a quelle disciplinate all’articolo 11 del decreto legislativo numero 13 del 2024, con la neo lettera b-bis innestata al comma 1, e secondo cui non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno aderito per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Come si legge nella relazione illustrativa allegata al decreto in bozza, tale nuova causa di esclusione viene introdotta per eliminare la possibilità che un soggetto aderisca alla proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto.

Di fatto la casistica che si vuole eliminare è quella di un soggetto in regime ordinario o semplificato a cui viene proposto reddito da concordato elaborato per (e sulla base di) tali regimi, ma poi tassato non con irpef progressiva, ma con imposta sostitutiva in seguito al passaggio al forfettario.

La seconda invece, quella prevista dall’articolo 3 comma 1 lettera h) che va a modificare l’articolo 21 del decreto legislativo, stabilisce una ulteriore causa di cessazione del patto col fisco qualora il contribuente nel corso del biennio del concordato aderisca al regime forfettario.

Anche in questo caso l’intento si presuppone essere il medesimo rispetto a quello di cui all’articolo 3 comma 1 lettera c) ovvero si vuole impedire che un reddito proposto e “patteggiato” in funzione di un contribuente con regime ordinario (o semplificato) sia poi applicato dal medesimo soggetto ma tassato e applicato con un regime fiscale differente.

Per l’adesione 2024 si parte dal 15 luglio. Ulteriore modifica dal lato operativo con impatto solo per l’anno 2024 per i forfettari è stabilito all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto che prevede, solo per l’annualità corrente che i programmi informatici necessari per calcolare e aderire alla proposta saranno resi disponibili entro il 15 luglio prossimo invece del 15 giugno come normativa previgente sancisce.

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