Con il reddito di cittadinanza stop al reddito di inclusione
A decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non potrà essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto.
Ai soggetti nei confronti dei quali tale misura è stata riconosciuta prima di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza (Rdc), il quale decorrerà dal prossimo mese di aprile.
È quanto prevede il decreto-legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che ora passerà all’esame di Camera e Senato.
Il provvedimento riconosce inoltre le seguenti agevolazioni ai datori di lavoro che comunicano al portale del programma del RdC le disponibilità di posti vacanti:
- in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un soggetto beneficiario di RdC, e in assenza di licenziamento nei primi 24 mesi (senza giusta causa o giustificato motivo), il datore di lavoro ha diritto a uno sgravio contributivo pari alla differenza tra 18 mensilità di Rdc e quello già goduto dal beneficiario stesso (tale importo può essere aumentato in presenza delle situazioni indicate dalla norma). L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro; il datore è comunque tenuto a garantire un percorso di formazione;
- in caso di assunzione – a tempo pieno e indeterminato – di un soggetto beneficiario del RdC, attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015, e il beneficiario non viene licenziato nei primi 24 mesi (senza giusta causa o giustificato motivo), spetta uno sgravio contributivo per un ammontare pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso (anche in tal caso sono previste maggiorazioni). La restante metà dell’ammontare è riconosciuta al soggetto privato accreditato, sotto forma di sgravio contributivo. L’importo massimo di beneficio mensile è comunque pari a 780 euro; anche in questa ipotesi il datore è comunque tenuto a garantire un percorso di formazione.