Comunicazioni di irregolarità: riduzione delle sanzioni legata ai termini
Con la Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 72/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS.
IPOTESI | DISCIPLINA | ||||||
PAGAMENTO | In caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, spetta la riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Tali benefici si applicano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni (quindi entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione), per effetto dell’art. 15-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. 602/1973. |
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PRESENTAZIONE di ISTANZA di AUTOTUTELA ENTRO 30 GIORNI | Se il contribuente fornisce i chiarimenti necessari per rideterminare correttamente gli esiti della liquidazione e l’istanza di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le ipotesi prospettabili sono le seguenti:
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PRESENTAZIONE di ISTANZA di AUTOTUTELA OLTRE i 30 GIORNI | Occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
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