Comunicazione trimestrale Regime Transfrontaliero di Franchigia: approvato il modello
Il 28 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che approva il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, in conformità all’articolo 70-unvicies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo provvedimento è stato adottato per attuare le disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2020/285 e dalla direttiva (UE) 2022/542, che introducono semplificazioni per le piccole imprese in materia di IVA. L’obiettivo principale è armonizzare il regime transfrontaliero di franchigia tra gli Stati membri dell’UE, favorendo la trasparenza e l’efficienza amministrativa.
Il provvedimento mira a:
- standardizzare le modalità di comunicazione dei dati fiscali relativi al regime transfrontaliero di franchigia,
- facilitare la trasmissione telematica delle informazioni richieste,
- garantire la conformità alle normative europee e nazionali in materia di IVA.
Chi deve utilizzare il modello – La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime. Per ciascun trimestre civile dell’anno, come previsto dall’art. 70-unvicies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. L’obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
Il modello di Comunicazione trimestrale è composto da:
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Frontespizio: Include l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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Quadro A: Sezione dedicata alla registrazione delle operazioni effettuate nel trimestre, sia nel territorio italiano che negli altri Stati membri dell’UE.
Modalità e Termini di Presentazione – La Comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate:
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scadenza ordinaria: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre civile;
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superamento della soglia di euro 100.000: la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento della soglia, indicando la data dell’evento e il valore delle operazioni effettuate;
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obbligo anche in assenza di operazioni: la Comunicazione deve essere inviata anche se non sono state effettuate operazioni nel trimestre.
In caso di errori o omissioni, è possibile ripresentare una Comunicazione correttiva entro tre anni dalla scadenza ordinaria, ma non è consentito modificare la Comunicazione finale relativa al superamento della soglia.