Comunicazione liquidazioni periodiche Iva: online la bozza del modello
È disponibile da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Come noto, l’adempimento è stato introdotto con l’articolo 4, comma 2 del D.L. 193/2016 e trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Nel modello, composto da frontespizio e quadro VP, il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 100/1998 nonché degli articoli 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4.
La Comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati invece, da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:
- alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio saranno esonerati i medici che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli in regime speciale) e
- all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, minimi / forfetari),
sempreché nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
I contribuenti che hanno esercitato più attività in contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 633/1972, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Il modello in commento deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal contribuente, ovvero
- tramite intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro etc.),
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ad eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata, invece, entro il 18 settembre e di quella relativa all’ultimo trimestre che deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale 2017 | |||
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 18 settembre(il 16/9 cade di sabato) | 4° | 28 febbraio 2018(28/2 dell’anno successivo) |
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili 2017 | |||
Mese | Scadenza | Mese | Scadenza |
Gennaio | 31 maggio | Luglio | 30 novembre |
Febbraio | Agosto | ||
Marzo | Settembre | ||
Aprile | 18 settembre(il 16/9 cade di sabato) | Ottobre | 28 febbraio 2018(28/02 dell’anno successivo) |
Maggio | Novembre | ||
Giugno | Dicembre |
Infine, si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato.