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Compliance: si punta a 3.000 lettere nel 2025

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Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate intensificherà le iniziative di compliance, commi 634636 Legge n. 190/2014, pianificando l’invio di circa 3 milioni di comunicazioni ai contribuenti. L’obiettivo è quello di promuovere l’adempimento spontaneo sulla base dell’approccio già avviato negli anni precedenti.

Le comunicazioni si concentreranno su cinque aree principali.

Comunicazioni per l’adempimento spontaneo nel 2025
Omesse Li.Pe. In presenza di fatture elettroniche o corrispettivi telematici trasmessi, l’Agenzia verificherà trimestralmente se il contribuente ha effettuato operazioni attive. In caso di omissione, verrà inviata una lettera per consentire la regolarizzazione nella dichiarazione.
Omessa o infedele dichiarazione da parte delle persone fisiche Comunicazioni per segnalare eventuali discrepanze o omissioni nelle dichiarazioni dei redditi.
Anomalie dichiarazione dati ISA Monitoraggio dichiarazioni per individuare incongruenze nei dati forniti, invitando i contribuenti a correggere eventuali errori.
Confronto tra pagamenti elettronici e corrispettivi dichiarati Confronto tra pagamenti elettronici ricevuti dai titolari di partita IVA con i corrispettivi certificati o riportati in dichiarazione, segnalando eventuali anomalie.
Altre anomalie riscontrate nelle dichiarazioni L’Agenzia invierà comunicazioni per altre irregolarità identificate attraverso l’analisi dei dati disponibili.

Si ricorda che la ricezione di una lettera di compliance non impedisce al contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso per sistemare le violazioni segnalate dall’Agenzia delle Entrate.

Al contrario, la notifica di un avviso bonario blocca tale chance: “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”.

Si veda il comma 1-ter dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.

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