Compensazione IVA: rileva solo il credito effettivo
Il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell’IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l’operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.
Questo il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 426/2023 dell’11 settembre , sulla base della giurisprudenza in materia (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 16 marzo 2022, n. 8589 e giurisprudenza, anche comunitaria, nonché giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di rapporto tra diritto a detrazione e sovrafatturazione, tra cui Corte di Cassazione, ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30718 e sentenza 14 aprile 2022, n. 12137).
La questione oggetto di Risposta riguardava alcune fatture emesse da una società per delle consulenze; il committente ha contestato in sede di contenzioso l’importo indicato nelle stesse, addivenendo ad un accordo transattivo a titolo di saldo e stralcio per un importo molto più basso di quello indicato nelle fatture.
Da qui, lo stesso committente, ha chiesto lumi sulla possibilità di portare in detrazione l’IVA dovuta come da fatture originarie, ai tempi pre contenzioso, correttamente contabilizzata e dichiarata.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata negativa; infatti anche se il diritto alla detrazione dell’IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all’effettivo previo pagamento dell’IVA stessa (cfr. sentenza della Corte UE, C-414/2010, 29 marzo 2012), tuttavia il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell’IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l’operazione sottostante. Con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica (neanche ripristinata tramite note di variazione, art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, Decreto “IVA” in caso di sopravvenuto accordo tra le parti).
Come dire, per una prestazione di valore X, di fronte ad un corrispettivo richiesto per x*1000, non c’è legittima detrazione dell’IVA per il totale dell’IVA dovuta.
Nel complesso, l’istante potrà detrarre solo l’IVA derivante dall’accordo transattivo, perché “imposta effettivamente dovuta”, sempre se a monte è verificato il requisito dell’inerenza del costo sostenuto.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sono imponibili come sopravvenienze attive, i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.