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Commercio al minuto, nella fattura elettronica va indicato il codice fiscale del cliente

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Qualora il cedente/prestatore di un bene/servizio riconducibile tra le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 intenda – direttamente o tramite un soggetto terzo – documentare i corrispettivi percepiti emettendo fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, lo può fare, ma solo indicando nel documento il codice fiscale del cessionario/committente consumatore: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 luglio 2022, n. 378 .

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. a decorrere da venerdì scorso, 1° luglio 2022, sono tenuti all’emissione di fattura elettronica tramite SdI anche i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” o che adottano il regime forfetario, i quali, nel periodo precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, nonché coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro (art. 18 del Decreto “PNRR 2” – D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79);
  2. qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori a euro 25.000, non vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente a euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024;
  3. l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i c.d. soggetti minori scatta dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Dal contenuto letterale della disposizione normativa citata si evince che si debba fare riferimento ai compensi/ricavi dell’anno precedente, anche ragguagliati ad anno (quindi, in caso di inizio attività nel corso del 2021, il limite di compensi andrà “scomposto” per il periodo di riferimento, al fine di verificare il superamento della soglia), quindi, non considerando l’anno in corso in cui è iniziata l’attività. Sul punto si auspica una conferma ministeriale;
  4. a seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori, saranno tenuti anche:
  • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  • alla conservazione elettronica delle fatture;
  • all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.

Risposta_378_14.07.2022

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