Commercialisti: termini versamento saldo IVA 2023 da chiarire
Con l’approssimarsi della scadenza per il versamento del saldo IVA 2023, gli operatori necessitano di comprendere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale (soggetti ISA comunque con ricavi/compensi non superiori a euro 5.164.000) potranno effettivamente confidare su differimento a fine luglio, “senza maggiorazioni”, del versamento ordinariamente in scadenza il 18 marzo 2024. Questa la richiesta di chiarimento presentata al Viceministro Maurizio Leo da ANC e Confimi Industria, come si apprende da apposita nota stampa congiunta rilasciata nella giornata del 20 febbraio 2024 dalle due associazioni di categoria.
La nota raccoglie i dubbi che stanno emergendo fra gli operatori, considerato il differimento (letteralmente) previsto dall’art. 37 dello schema di decreto legislativo sul concordato preventivo biennale (AG 105/2023). Differimento che, si legge nella nota, a differenza dei versamenti per redditi e Irap, appare una generosa “stranezza” poco giustificabile per l’IVA (che non è interessata dal concordato), tanto più se si considera l’annunciato slittamento al 15 ottobre dei termini per l’adesione.
Le nostre proposte (di seguito riepilogate in forma sintetica), sottolinea Marco Cuchel, “non intendono osteggiare l’azione dell’Amministrazione finanziaria ma, con spirito costruttivo, mirano ad individuare tempistiche operativamente gestibili in grado di aumentare la compliance complessiva, nell’interesse del sistema Paese”.
LE PRINCIPALI PROPOSTE | |
Termine trimestrale | Introdurre un termine quantomeno trimestrale (anche con maggiorazione dell’1%) per il versamento dell’IVA sugli acquisti in reverse charge di forfetari e minimi e rendere così gestibile l’adempimento |
Incentivare l’invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 | Precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
per la gestione delle precompilate IVA (fine mese successivo al trimestre di riferimento) e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento |
Sanzioni | Eliminare le sanzioni (euro 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 (e abilitare l’uso dell’IdFiscale con codice ISO IT del fornitore) per segnalare l’irrituale addebito dell’IVA da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale.
Diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge e comunicare pertanto l’acquisto con il TD19. |
Eliminare conferma annuale | Eliminare (art. 3, D.M. n. 55/2022 ) l’obbligo di conferma annuale dell’invarianza del titolare effettivo o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente. |