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Collaboratore mediatore creditizio e commercialista: c’è incompatibilità

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L’attività di collaboratore del mediatore creditizio è da considerarsi ausiliaria a quella del mediatore creditizio e, pertanto, incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, CNDCEC, si è espresso in tal senso con il pronto ordini, P.O. n. 12/2025 in risposta ad un quesito in merito alla possibile incompatibilità del collaboratore del mediatore creditizio con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

In primo luogo che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell’attività di mediatore creditizio in quanto trattasi di attività d’impresa in nome proprio e per proprio conto (l’iscritto, a scopo lucrativo, mette in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione).

Il caso in esame ha ad oggetto la figura del collaboratore del mediatore creditizio, disciplinata dall’art. 128-nonies del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), ove è previsto che i dipendenti e collaboratori di cui i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico sono tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).

Operativamente, il collaboratore è la persona fisica cui spetta il compito di mettere in contatto la potenziale clientela con la società di mediazione creditizia per cui opera.

Il collaboratore non può svolgere contemporaneamente la sua attività a favore di più soggetti iscritti presso l’Albo dei Mediatori Creditizi.

Il tema della compatibilità tra la professione di Commercialista e il ruolo di collaboratore di mediatore creditizio è oggetto di una specifica FAQ pubblicata sul sito dell’OAM (la n. 679), alla quale verosimilmente fa riferimento il quesito in parola.

Orbene, l’OAM ha escluso l’incompatibilità alla luce del fatto che il collaboratore di mediatore creditizio, diversamente da quest’ultimo e dall’agente in attività finanziaria, non è vincolato al rispetto del principio di esclusività degli artt. 128-quater (per l’agente) e 128-sexies (per il mediatore) del TUB.

D’altro canto, nella FAQ n. 443 l’OAM afferma che il collaboratore del mediatore creditizio può svolgere contemporaneamente ulteriori attività professionali se il relativo esercizio non risulti incompatibile con l’attività di mediazione creditizia né con le altre attività previste dalla vigente normativa, facendo salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.

In altre parole, se l’incompatibilità deriva da un altro ordinamento professionale vale quest’ultima, anche se il TUB non prevede, per la figura del collaboratore del mediatore creditizio, il rispetto del principio di esclusività.

Si tratta del medesimo concetto affermato nel terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

Mette conto altresì rilevare che la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 25 marzo 2014, rispondendo ad un quesito della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – FIAIP), ha affermato che i collaboratori delle società di mediazione creditizia devono essere iscritti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO).

Ciò in quanto l’art. 4-octies del D.Lgs. n. 141/2010, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, precisa che “ai fini del presente Decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.

Successivamente, con sentenza n. 2698/2015, anche il T.A.R. del Lazio ha confermato l’obbligo di iscrizione Enasarco per i collaboratori dei mediatori creditizi, respingendo il ricorso avanzato dalla FIAIP.

In particolare, con la ridetta sentenza si è evidenziato che “… Solo il mediatore creditizio svolge un’attività che rientra nella schema della mediazione, mentre i collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla conclusione degli affari del mediatore creditizio stesso e, per tale ragione, sono legati a esso da un contratto di agenzia”.

Per le ragioni da ultime evidenziate (iscrizione ENASARCO, contratto di agenzia) il CNDCEC ritiene che l’attività in questione sia riconducibile a quella di impresa, anche in considerazione del fatto che il comma 1, lettera c) del citato art. 4 D.Lgs. n. 139/2005, oltre a disporre l’incompatibilità con “ogni tipologia di mediatore”, prevede che la stessa ricorra anche per le attività “ausiliarie delle precedenti”.

L’attività di collaboratore del mediatore creditizio è senza dubbio ausiliaria a quella del mediatore creditizio e, pertanto, incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

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