Codice tributo 6897 per il “bonus formazione”
Istituito il codice tributo “6897”, utilizzabile per fruire del “bonus formazione”, cioè del credito d’imposta riconosciuto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0.
Si ricorda che all’agevolazione – disciplinata dall’art. 1, commi da 46 a 56 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dal D.M. 4 maggio 2018– sono ammesse le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
In particolare, costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa.
In tal caso, tuttavia, sono ammesse solo le attività commissionate ai seguenti soggetti:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità secondo la norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
La misura è stata prorogata al 2019 dall’art. 1, commi da 78 a 81, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).