CNDCEC: incompatibilità socia di maggioranza e presidente CdA da valutare caso per caso
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC, con il pronto ordini, P.O. n. 100/2024 pubblicato in data 25 febbraio ha analizzato la sussistenza della condizione di incompatibilità rispetto ad una commercialista socia di maggioranza e presidente del CdA di società a responsabilità limitata.
In sintesi, ai fini della verifica dell’incompatibilità con la professione bisogna rilevare un concreto potere decisorio autonomo nella gestione sociale.
Con specifico quesito pervenuto un ordine territoriale ha chiesto se per un’iscritta all’Albo, socia di maggioranza (in possesso del 90% delle quote) e presidente del CdA di una società a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che:
- la carica di presidente è esercitata in forma congiunta e che
- il Consiglio (costituito dai due soci della s.r.l. e da un terzo soggetto non socio) è investito, in forma congiunta, dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della Legge o dello statuto sia riservato alla decisione dei soci.
L’art. 4, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 139/2005 dispone che “l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)”.
Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l’esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l’esercizio della professione.
È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all’attività di conduzione della società.
Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali.
Nel caso di specie, è indubitabile che sussistano i presupposti del controllo di diritto ex art. 2359 c.c., dal momento che l’iscritta detiene una partecipazione maggioritaria al capitale della società (90%).
Come evidenziato nelle citate Note interpretative, par. 3.1, Caso n. 11, pag. 17, “la carica di amministratore con deleghe, presidente o amministratore unico è dunque da ritenersi compatibile solo laddove la partecipazione sia “irrilevante” e tale aggettivo è da riferire tanto alla partecipazione in quanto tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che ne conseguono nelle dinamiche endosocietarie, quanto con riferimento quantitativo al patrimonio personale dell’iscritto. Detta irrilevanza è da riferire dunque alle fattispecie residuali rispetto a quelle innanzi delineate come compatibili, con tutte le ulteriori precisazioni sostanziali esposte.
È dunque da privilegiare in ciascuna valutazione la prevalenza della sostanza sulla forma, talché l’irrilevanza non può limitarsi al dato formale, ma deve essere concretamente apprezzabile ed essere una situazione priva di evidenze contrastanti, anche se di mero fatto”.
A tal riguardo, l’unico elemento che potrebbe indurre a formulare una ulteriore riflessione riguarda la circostanza che, pur essendo presidente del Consiglio di Amministrazione, l’iscritta esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società in forma congiunta con gli altri amministratori; in tal caso, infatti, l’incompatibilità potrebbe risultare esclusa dalla circostanza che la professionista non esercita, in concreto, un potere decisorio autonomo nella gestione sociale.
In tal senso si dovranno verificare i concreti assetti societari in riferimento alla modalità di esercizio dell’amministrazione congiuntiva (all’unanimità ovvero a maggioranza degli amministratori) e, in tal ultimo caso, le condizioni di calcolo della stessa (per teste o sulla base della partecipazione al capitale).
Resta in ogni caso ferma, in virtù del citato principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l’esigenza di verificare se l’iscritta: gestisca la società, in qualità di socia di maggioranza, in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, eserciti di fatto un’influenza quantomeno sul socio di minoranza attraverso determinati rapporti giuridici (coniugio, parentela entro il 4° grado) ovvero attraverso l’utilizzo di prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da questi controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc.) in modo tale da determinare un’influenza su tale soggetto.