Chiarimenti sulla restituzione di somme che non costituiscono redditi di lavoro
L’art. 10, comma 1, lettera d-bis), del TUIR, consente di dedurre dal reddito complessivo IRPEF le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto”, secondo le modalità stabilite dal Mef con il D.M. 5 aprile 2016.
La norma si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta (oppure ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate ad IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi.
Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subita.
L’art. 150 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha introdotto nell’art. 10 del TUIR il comma 2-bis, il quale prevede che “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
Con la circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite, prevista dal citato art. 150.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 26 settembre 2022, n. 470 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui siano restituite somme che non costituiscono redditi di lavoro dipendente, la modalità di restituzione al “netto” della ritenuta può avvenire nelle ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate, a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte.
Pertanto, anche nel caso di restituzione al “netto” di somme relative a redditi di lavoro autonomo, al sostituto compete il credito d’imposta di cui all’art. 150, comma 2, del richiamato D.L. n. 34/2020.
È stato inoltre ribadito l’obbligo di indicare nella Certificazione Unica la restituzione delle somme e l’emersione del credito d’imposta.