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Check-list visto di conformità IRES/IRAP 2023 (anno 2022)

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L’obiettivo da parte del professionista è quello di dare riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti.

Con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i controlli che devono essere effettuati ai fini del rilascio del visto di conformità implicano anche la:

  • verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie,
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Non si chiedono valutazioni di merito, ma solo un controllo formale in ordine:

  • all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini Irpef/Ires e Irap,
  • nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.

N.B. Il visto non è necessario qualora i crediti utilizzati in compensazione non superino ciascuno l’importo di euro 5.000.

N.B. Non rilevano le c.d. “compensazioni interne”, ossia vale a dire relative alla stessa imposta (come, ad esempio, nel caso di saldo Irpef a credito compensato con il relativo acconto), anche se vengono esposte nel Modello F24.

Al contrario, invece, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore ad euro 5.000 comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti di ammontare inferiore alla soglia, a prescindere se essi siano stati utilizzati o meno in compensazione.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, compresi, quindi, ad esempio:

  • il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (ai sensi dell’art. 2, comma da 55 a 58, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. con Legge 26 febbraio 2011, n. 10);
  • crediti relativi all’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle imprese di assicurazione (disciplinata dall’art. 1, comma 2 e 2-bis, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni con Legge 22 novembre 2002, n. 265), che si generano qualora l’ammontare complessivo delle imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno sia inferiore all’imposta versata per il quinto anno precedente.

Sono, invece, esclusi i crediti d’imposta aventi natura strettamente agevolativa, ossia vale a dire quelli, ad esempio:

  • a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio;
  • per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;
  •  per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli.  
CASI PARTICOLARI 
CESSIONE INFRAGRUPPO delle ECCEDENZE IRES Ulteriori e rilevanti istruzioni sono state poi impartite dall’Agenzia delle Entrate qualora il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato. In particolare, in caso di cessione infragruppo delle eccedenze Ires (così come previsto dall’art. 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la C.M. 28/E/2014 chiarisce che il visto deve essere apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ad euro 5.000, in quanto:

  • mediante la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogamente a quanto avviene con l’istituto della compensazione;
  • i controlli relativi al credito ceduto possono essere effettuati solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito si è generato.

In ogni caso, il cessionario ha comunque l’obbligo di apporre il visto anche sulla propria dichiarazione, qualora il credito ricevuto venga utilizzato in compensazione per un ammontare superiore ad euro 5.000.

Sempre in tale ipotesi, il controllo finalizzato al rilascio del visto di conformità dovrà riguardare solo il mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.

BILANCIO CONSOLIDATO NAZIONALE Nel caso invece del consolidato nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • la società consolidante è tenuta all’apposizione del visto in caso di cessione delle eccedenze Ires generate dal gruppo di importo superiore ad Euro 5.000;
  • le società consolidate, invece, non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto di conformità in relazione alla determinazione unitaria dell’Ires di gruppo, in quanto trasferiscono alla società consolidante le proprie basi imponibili, senza liquidare la relativa imposta.
RIATTRIBUZIONE delle RITENUTE alla SOCIETA’ di PERSONE o allo STUDIO ASSOCIATO Infine, in merito alla eventuale riattribuzione a società di persone e studi associati delle ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci o associati, l’Agenzia ha precisato che:

  • i soci/associati/partecipanti non sono tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori ad euro 5.000;
  • il visto deve, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione professionale, laddove la stessa utilizzi tale credito in compensazione nel Modello F24, per un importo superiore ad euro 5.000;
  • allo stesso modo, il socio o associato è tenuto all’apposizione del visto di conformità se utilizza in compensazione il credito derivante dalla propria dichiarazione per un importo superiore ad euro 5.000.

SANZIONI APPLICABILI – Sotto il profilo delle sanzioni applicabili, conformemente a quanto già precisato ai fini Iva con la C.M. 1/E/2010 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad Euro 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione, così come previsto dall’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

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