Cessioni di materiale ferroso, per il reverse charge non è sufficiente la qualifica di soggetto passivo Iva
Ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge alle operazioni di cessioni di materiale ferroso rileva il fatto che il cessionario sia un soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato italiano, non essendo sufficiente la mera qualifica di soggetti passivi Iva (eventualmente, anche di altri Stati Ue) degli operatori coinvolti in una cessione posta in essere nel territorio nazionale: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2020, n. 10152, depositata lo scorso 28 maggio.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che, secondo la nuova formulazione dell’art. 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale deve intendersi, oltre che un soggetto passivo domiciliato nel territorio medesimo (o ivi residente) che non abbia stabilito il domicilio all’estero, anche una stabile organizzazione nel territorio dello stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni alla stessa rese o ricevute.