Cessioni di beni sopra euro 154,94 a privati extraUe: lo sgravio Iva ex art. 38-quater è inderogabile
Ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633/72, per le cessioni di beni di importo superiore, al lordo di Iva, a 154,94 euro, da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, in presenza di determinati requisiti il venditore è sempre tenuto a rimborsare l’Iva al viaggiatore. Di conseguenza, occorre negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escludere e/o a limitare tale diritto al rimborso, oppure a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento: è il Principio di diritto 16 luglio 2020, n. 8, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha tra l’altro riepilogato i presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità della norma in commento. In particolare:
- il cessionario dev’essere domiciliato o residente in un Paese extracomunitario e non dev’essere soggetto passivo d’imposta nel proprio Paese;
- non vi sono limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti;
- i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed “essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale” (Circolare Ministero Finanze 10 giugno 1998, n. 145/E);
- l’acquisto di beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione (Risoluzione Ministero Finanze 7 settembre 1998, n. 126/E);
- ai fini della verifica del limite di 154,94 euro (Iva inclusa) rileva il valore indicato nella fattura. Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente. Non vi possono peraltro essere più cessioni, ancorché documentate con un’unica fattura;
- la cessione a viaggiatori extraUe dev’essere documentata, tramite il sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization” (versione 2.0), in attuazione dell’art. 4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con fattura elettronica:
- senza pagamento dell’Iva, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita nota di variazione – qualora non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dall’Unione;
- con il medesimo documento e pagamento dell’Iva, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera, se viene fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti;
- con il Principio di diritto 2 dicembre 2019, n. 25, l’Agenzia aveva precisato che “non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati (…), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa”;
- è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’Iva versata dal consumatore extraUe quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti, come ad esempio l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale).