Cessione gratuita lotto edificabile. Trattamento IVA
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Con due differenti risposte, la n. 92 e la n. 93 del 16 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento IVA rispettivamente: delle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione; dell’attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative.
Cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione | La norma, ex art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 esclude in sostanza dall’IVA le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle imprese a cui lo stesso ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (cfr. risoluzione n. 140/E/2009 ). |
Attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative | I soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992 (e assolvano agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso decreto e dai successivi che lo hanno integrato), non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali. Il biglietto di trasporto hanno una funzione suppletiva sia rispetto allo scontrino (articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), sia rispetto alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 (si veda l’articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019). Diversamente opinando si produrrebbe un effetto potenzialmente distorsivo, arrivando al paradosso di certificare due volte i medesimi corrispettivi. |
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