Cessione delle rate residue post 4 aprile: remissione in bonis solo per le banche?
Tra le osservazioni al D.L. n. 39/2024 formulate dal CNDCEC durante l’audizione al Senato tenutasi lo scorso 10 aprile 2024 figura anche la riproposizione, anche per le spese sostenute nel 2023, della norma di ampliamento della remissione in bonis già introdotta per le spese sostenute nel 2022. Ciò al fine di consentire il ricorso all’istituto giuridico in argomento anche per le comunicazioni di opzione di cessione per le quali, alla data del 4 aprile 2024, il contribuente non abbia ancora trovato il cessionario del credito d’imposta.
La remissione in bonis, in sintesi, è quello strumento che il legislatore mette a disposizione dei contribuenti laddove abbiano dimenticato di effettuare un adempimento (in genere una comunicazione preventiva) al quale, ex lege, è subordinato un particolare beneficio fiscale.
Nel contesto dei bonus edilizi, il CNDCEC propone la possibilità in via eccezionale di avvalersi della remissione in bonis anche per le opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2023, così come è stato consentito per le opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2022, anche se alla data ultima per l’esecuzione dell’adempimento di comunicazione non risultava ancora sussistente il presupposto dell’avvenuto accordo di cessione con un terzo cessionario, purché detto accordo, stipulato in data successiva e però in tempo utile per avvalersi della remissione in bonis, abbia come controparte cessionaria un soggetto “qualificato”:
- banche,
- intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 del medesimo testo unico,
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.