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Certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2016

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Entro il prossimo 31 marzo 2017 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) corrisposti in qualunque forma nel 2016.

Il Cupe deve essere rilasciato da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a e b, del Tuir;
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
  • gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lett. f) del Tuir.

Da un punto di vista oggettivo devono essere oggetto di certificazione:

  • le somme corrisposte nell’anno 2016 a titolo di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti in Italia;
  • i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a) del Tuir;
  • i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f) del Tuir.

Relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, si ricorda che sono oggetto di certificazione i compensi corrisposti all’associato a fronte di un apporto dell’associato di solo capitale o misto (capitale e lavoro); mentre si intende per contratto di cointeressenza propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale.

La certificazione non deve essere rilasciata nel caso in cui la società abbia deliberato la distribuzione degli utili senza l’effettivo pagamento e, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 27 e 27-ter D.P.R. 600/1973.

In virtù della presunzione ex articolo 47, comma 1, del Tuir si considerano utili o riserve di utili anche la distribuzione delle riserve di capitale, ad esempio la riserva sovrapprezzo azioni; in tal caso la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile.

I dati contenuti nel modello Cupe dovranno essere utilizzati, sia dal percettore dei redditi certificati per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi, sia dal il soggetto emittente per la compilazione del modello 770 ordinario (quadro SK).

In merito alle modalità di tassazione dei dividendi si ricorda infatti che nel caso di persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa la tassazione dipende:

  • dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società;
  • dal periodo di produzione dell’utile che viene distribuito.

Le partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate, si dicono qualificate nel caso in cui si detengano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%.

Qualora una persona fisica detenga un partecipazione non qualificata deve essere operata sull’intero utile corrisposto una ritenuta a titolo d’imposta del 26% (nel qual caso non deve essere rilasciata alcuna certificazione); nel caso in cui si detengano partecipazioni qualificate l’utile distribuito sarà tassato al 49,72% se derivante da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre sarà tassato al 40% se derivante da utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nel caso di persone fisiche che agiscono nell’ambito dell’esercizio d’impresa o di società di persone, i dividendi percepiti devono essere tassati quali componenti del reddito d’impresa nella misura del 49,72% o del 40% a seconda che gli utili si siano formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (49,72%) o fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (40%).

Per le società di capitali gli utili percepiti devono essere tassati come componenti di reddito d’impresa nel limite del 5% del dividendo incassato.

Il modello di certificazione da utilizzare è quello approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 7 gennaio 2013, che si presenta suddiviso in quatto sezioni:

  • la sezione I dove vanno riportati i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
  • la sezione II dove vanno indicati i dati dell’intermediario non residente che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia;
  • la sezione III con i dati relativi al soggetto percettore degli utili e degli altri proventi equiparati;
  • la sezione IV dove vanno riportati i dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati.

Infine, la sezione relativa alle Annotazioni deve essere utilizzata dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

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