Cedolare secca: secondo acconto entro il 30 novembre
Cedolare secca sugli affitti alla cassa. Il 30 novembre 2022, infatti, scade il termine entro il quale i contribuenti che si avvalgono del regime agevolativo sui contratti di locazione ad uso abitativo devono procedere al versamento della seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva. Ricordiamo brevemente le modalità di calcolo e versamento dell’acconto, i casi di esclusione e la riduzione in base al metodo previsionale.
La “cedolare secca” è un regime agevolativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) con un’aliquota del:
- 10% sul canone concordato;
- 21% sul canone di locazione libero.
Soggetti beneficiari: possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni.
Per quali immobili: l’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che:
- il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali;
- nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello di locazione dell’immobile abitativo;
- sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In presenza di più locatori contitolari, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata distintamente da ciascuno. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
Calcolo dell’acconto: nel modello Redditi PF 2022 la liquidazione dell’imposta avviene nel quadro LC.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2022, occorre controllare l’importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, “Differenza” del modello Redditi PF 2022.
Se questo importo:
- non supera 52 euro, non è dovuto acconto;
- supera 52 euro, è dovuto acconto nella misura del 100% del suo ammontare (non più il 95% come in precedenza).
L’acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2022, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l’importo dovuto è uguale o superiore a 257,52 euro, di cui:
- la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno (rinviabile al 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40 per cento);
- la seconda, pari al restante 60%, entro il 30 novembre.
Per i “soggetti ISA” la percentuale di entrambe le rate di acconto è invece pari al 50%. Se il contribuente prevede una minore imposta per il successivo periodo d’imposta (ad esempio immobile rimasto sfitto per la prima parte dell’anno), può determinare gli acconti da versare utilizzando il cosiddetto “metodo previsionale”. Si possono presentare però i seguenti casi particolari:
CEDOLARE SECCA DAL 2022 | Nel primo anno di adesione al regime agevolativo non va pagato nessun acconto, in quanto manca un’imposta dovuta per l’anno precedente.
In buona sostanza, i contribuenti che hanno stipulato la cedolare per la prima volta nel 2022 dovranno versare l’imposta sostitutiva tutta a saldo il prossimo anno. Sempre nel 2023, inoltre, dovranno versare anche l’acconto per tale ultima annualità. |
FUORIUSCITA CEDOLARE SECCA DAL 2022 | Le persone fisiche che nel corso dell’anno in corso escono dal regime della cedolare secca e devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili locati (a decorrere dall’uscita). Operativamente, pertanto:
|