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Cedolare secca con pena pecuniaria fissa

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Scende la sanzione ultra punitiva per chi omette o dichiara in misura inferiori redditi soggetti a cedolare secca: la pena pecuniaria passa dal ventaglio 180%-360% al valore fisso del 140% dell’imposta dovuta.

Si riduce anche, attestandosi al valore fisso del 240%, dalla precedente statuita con percentuali dal 240% al 480%, l’ulteriore maxi pena prevista in caso di omessa dichiarazione con redditi soggetti sempre alla tassa piatta sui redditi derivanti dalle locazioni.

Niente sanzione raddoppiata invece in caso di presentazione di integrativa per sanare l’infedele dichiarazione da omessi redditi “a cedolare secca” con importo previsto pari al 50% delle imposte dovute.

Questi sono gli effetti delle novità contenute del decreto legislativo 87/2024 attuativo della delega fiscale (legge 111/2023 ) relativo ai principi ed ai criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale e che saranno applicabili, come indicato all’articolo 5 del citato decreto, dalle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.

Le extra sanzioni in caso di omissioni legate alla cedolare secca.

È opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del dlgs 471/1997, disposizione non modificata dal citato dlgs 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, sono previste pene pecuniarie maggiorate nelle ipotesi di omissioni (totali o parziali) di redditi da locazione soggetti al regime fiscale della cedolare secca. Nello specifico, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, per il quale il contribuente abbia optato per la tassazione con regime della cedolare secca, non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione, disciplinate ai sensi dell’artt. 1 e 2 del dlgs 471/1997 si applicano in misura raddoppiata.

Ante modifiche il “raddoppio” generava in caso di omessa dichiarazione, potenziali sanzioni applicabili sulle imposte dovute pari al ventaglio dal 240% al 480% e minimo di 500 euro mentre, nei casi di infedele dichiarazione, le imposte dovute erano sanzionate con percentuali dal 180% al 360%. Per effetto delle modifiche apportate dal dlgs 87/2024 ai primi due articoli citati del dlgs 417/1997, che ha rispettivamente ridotto la pena pecuniaria nei casi di omessa dichiarazione pari al valore fisso del 120% delle imposte dovute (con minimo di 250 euro) invece del ventaglio 120% -240%, e per l’infedele dichiarazione al valore fisso del 70% (con minimo di 150 euro) invece del 120%-240% di conseguenza, si riduce anche l’effetto “raddoppio” qualora vi sia la cedolare secca di mezzo.

Per le violazioni commesse dal 1 settembre infatti la pena pecuniaria per omessa dichiarazione con redditi “a cedolare secca” sarà pari al 240% delle imposte dovute e minimo di 500 euro mentre qualora vi siano dichiarazioni con redditi soggetti alla tassa piatta omessi o parzialmente indicati la sanzione sarà del 140% con minimo di 300 euro.

Salvo diverse interpretazioni da parte dell’amministrazione finanziaria invece non dovrebbe scontare l’effetto raddoppio la neo disposizione che favorisce la regolarizzazione spontanea del contribuente tramite presentazione di dichiarazione integrativa che vede applicare sanzioni “ridotte” pari al 50% dell’imposte (anche relative alla cedolare secca) dovute. La disposizione è contenuta all’art. 1 comma 2-bis del dlgs 471/1997 e prevede che se la violazione per infedele dichiarazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione da omesso versamento (25%) aumentata al doppio.

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