C’è tempo fino al 24 giugno per annullare la precompilata
I contribuenti che hanno già presentato via web, in autonomia, il proprio modello 730/2024 precompilato possono ancora annullarlo fino alle 23,59 di lunedì 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso.
Stessa proroga per annullare il modello 730 + “Redditi correttivo”, già trasmesso con o senza F24.
Con un comunicato pubblicato sull’homepage del portale dell’Agenzia delle Entrate il 20 giugno, è stata concessa una miniproroga per i soggetti interessati dall’adempimento, la cui scadenza iniziale era prevista proprio il 20 giugno.
In sostanza, l’annullamento del modello 730/2024 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 24 giugno 2024.
In caso di annullamento, al Fisco non risulta trasmessa alcuna dichiarazione e occorre presentare un nuovo modello per non incorrere nella violazione di omessa dichiarazione.
In concreto, il modello sbagliato o incompleto:
- può essere eliminato dall’applicazione dedicata alla precompilata del sito delle Entrate con le stesse credenziali utilizzate per l’invio;
- se sono stati compilati anche “Redditi aggiuntivo” o “Redditi correttivo” del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”;
- viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto
- nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento
- se la dichiarazione è congiunta, l’operazione può essere richiesta soltanto dal dichiarante
- la nuova dichiarazione può essere inviata dopo 24/48 ore dall’annullamento.
Superato la scadenza del 24 giugno, il 730 da perfezionare può essere completato o corretto nei termini di presentazione della dichiarazione, tramite “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”, altrimenti, per rettificare la dichiarazione, sarà necessario ricorrere a “Redditi integrativo”.
Si riporta il cronoprogramma pubblicato nella FAQ del 22 maggio 2024
NUMERO | PERIODO | SOGGETTO | ADEMPIMENTO |
---|---|---|---|
1 | Dal 15 settembre al 15 gennaio | Sostituto d’imposta | Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 |
2 | Dal 1 febbraio al 8 aprile | Agenzia entrate | Sospensione trasmissione CSO |
3 |
7 febbraio |
Agenzia entrate | Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto |
4 |
8 febbraio |
Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico |
5 | Dal 8 febbraio al 25 marzo | Sostituti d’imposta | Trasmissione CU con CT |
7 | Dal 26 marzo | Sostituti d’imposta | Trasmissione CU priva di CT |
8 | Dal primo al 31 gennaio e dal 9 aprile al 31 dicembre | Sostituti d’imposta | Trasmissione CSO |
9 | 24 giugno | Contribuente | Termine possibilità di annullamento 730 web |
10 | Dall’ultima decade del mese di giugno | Agenzia entrate | Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
11 | Dal 5 luglio | Sostituti d’imposta | Possibilità effettuazione dinieghi |
12 | Dalla prima decade del mese di luglio | Agenzia entrate | Trasmissione a CAF/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti |
13 | Dal 16 luglio e settimanalmente | Agenzia entrate | Notifica a CAF /professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti |
14 | Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) | Agenzia entrate | Trasmissione a CAF /professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
15 | Entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre | Agenzia entrate | Spedizione e-mail per 730 web sottoposti a controllo |
16 | Nella seconda decade del mese di novembre | Agenzia entrate | Spedizione e-mail per 730 web non consegnati |
17
|
Con periodicità dalla seconda metà del mese di luglio | Agenzia entrate | Spedizione e-mail per 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d’imposta |
18 | Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre | Agenzia entrate | Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato |
19 | 10 dicembre | Agenzia entrate | Termine messa a disposizione 730-4 |
20 | 20 dicembre | Sostituti d’imposta | Termine per la trasmissione telematica dinieghi |
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date |