Case Green: il CNDCEC spiega le implicazioni della nuova normativa
Il CNDCEC ha pubblicato un corposo documento sulla Direttiva “Prestazione Energetica nell’Edilizia”, conosciuta anche come “Direttiva case green”. Ricordiamo che la Direttiva Case Green è in vigore dal 29 maggio 2024 e gli Stati membri hanno due anni per recepirla e presentare i propri piani di ristrutturazione edilizia.
Obiettivi Principali della Direttiva:
- Neutralità Climatica: Raggiungere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.
- Ristrutturazione Energetica: Incrementare il tasso di ristrutturazione energetica degli edifici, puntando a raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche entro il 2030.
- Riduzione delle Emissioni: Ridurre le emissioni di gas serra del 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, obiettivo che è stato successivamente innalzato al 55%.
Struttura della Direttiva – La direttiva è composta da 38 articoli e 10 allegati, che coprono vari aspetti della prestazione energetica degli edifici, tra cui:
Definizioni: Introduzione di termini chiave come “edificio a emissioni zero” e “prestazione energetica”.
- Piano Nazionale di Ristrutturazione: Ogni Stato membro deve redigere un piano nazionale per la ristrutturazione degli edifici, che includa obiettivi misurabili e scadenze.
- Metodologia di Calcolo: Stabilisce una metodologia comune per calcolare la prestazione energetica degli edifici.
- Requisiti Minimi: Gli Stati membri devono fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti e quelli di nuova costruzione.
- Energia Solare: Tutti i nuovi edifici devono essere progettati per ottimizzare l’uso dell’energia solare.
Attestato di Prestazione Energetica: Ogni edificio deve avere un attestato che certifichi la sua prestazione energetica, fornendo informazioni sui miglioramenti possibili. La prestazione energetica di un edificio, precisa il CNDCEC, è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o misurato e riflette l’uso normale di energia dell’edificio per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia.
Piano nazionale di ristrutturazione
La trasformazione di tutti gli edifici esistenti entro il 2050 in “edifici a emissioni zero”, prosegue il documento, avverrà sulla base di un piano nazionale di ristrutturazione, redatto da ogni Stato membro, che, in estrema sintesi, dovrà:
- censire il parco immobiliare esistente per tipologia di edificio;
- delineare una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale, indicatori di progresso misurabili e specifiche scadenze per ottenere, entro il 2050, la neutralità climatica;
- individuare il fabbisogno di investimenti necessario distinguendo tra finanziamenti pubblici e finanziamenti privati con contestuale individuazione delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici
Ogni piano nazionale di ristrutturazione deve prevedere:
- una rassegna del parco immobiliare nazionale per tipi e quote di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, utilizzando anche campionamenti statistici, e la banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica, delle barriere e dei fallimenti di mercato, delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili;
- una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, tra cui anche la riduzione del numero di persone in condizione di povertà energetica, nonché una rassegna delle politiche e delle misure attuate e previste a sostegno dell’esecuzione di quanto indicato nella tabella stessa, in vista del raggiungimento delle neutralità climatica entro il 2050;
- una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento e delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;
- le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria stabilite per gli edifici a emissioni zero, per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati.