Cartelle, notifica valida se l’agenzia postale privata si affida a Poste Italiane
In materia di notificazione a mezzo posta, la riserva in via esclusiva prevista dall’art. 4, comma 5 , del D.Lgs. 261/1999, a favore del fornitore del servizio universale, volta a garantire l’attestazione fidefacente della puntualità e regolarità degli adempimenti, è rispettata allorquando il plico, inizialmente affidato ad un’agenzia postale privata, sia da quest’ultima veicolato all’Ente Poste, il quale provveda all’integrale esecuzione della procedura e in particolare alla consegna, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della relativa data, sicché la notifica non può considerarsi inesistente o omessa: il principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 10 febbraio 2020, n. 24730, depositata lo scorso 5 novembre (in senso conforme, Cass. nn. 15347/15 e 21251/17).
Con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno inoltre affermato che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, le questioni concernenti la validità o la tempestività della notificazione della cartella non costituiscono vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio (Cass. n. 10019/18). La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale però, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe unicamente l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto se non vuole rispondere all’esito della lite.