Cartelle escluse dalla definizione delle liti pendenti anche se si tratta del “primo atto” della pretesa tributaria
Le controversie tributarie concernenti cartelle di pagamento sono escluse dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle liti pendenti, di cui all’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Tale possibilità è preclusa anche al cessionario d’azienda cui siano state notificate – in applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – cartelle di pagamento intestate al cedente per debiti di quest’ultimo, e anche nel caso in cui per il medesimo cessionario dette cartelle costituiscano i “primi atti” con i quali la pretesa tributaria viene avanzata nei suoi confronti: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 agosto 2019, n. 329 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- sono ammesse alla definizione le controversie tributarie:
a. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
b. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
c. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva; - sono invece escluse dalla definizione le controversie:
a. relative ad atti privi di natura impositiva;
b. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2019, n. 6/E); - la definizione agevolata in esame era accessibile anche agli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), i quali entro il 31 marzo 2019 potevano stabilire l’applicazione delle disposizioni in commento alle controversie in cui essi sono parti;
- con il Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209 era stato approvato – con le relative istruzioni – il modello di domanda.