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Carried interest: ammontare dell’investimento minimo

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Con la Risposta all’interpello n. 143/E del 2 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in riferimento al Carried interest con riferimento al requisito dell’investimento minimo dell’1 per cento richiesto dall’art. 60, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in caso di ulteriore aumento di capitale.

Per Carried interest si intende quella particolare forma di remunerazione/extra-provento percepito dal management e/o dai dipendenti di società, enti o società di gestione dei fondi d’investimento derivante dalla detenzione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. Grazie a questi ultimi, i manager hanno il diritto di ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento medesimo.

La norma prevede che al ricorrere di determinati requisiti tali proventi si considerano “in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”. Per quanto concerne il caso in esame, l’Agenzia si concentra sul paletto previsto dall’art. 60, comma 1, lettera a) per cui l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, “comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti”.

Se lo strumento finanziario portatore del carried interest detenuto direttamente o indirettamente dal manager rappresenta una quota del capitale di una società, l’impegno di investimento complessivo deve comportare un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento del “patrimonio netto” della società medesima. L’art. 60, comma 3 , del D.L. n. 50/2017 chiarisce che ai fini della determinazione dell’importo in argomento si considera anche l’ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.

Nella fattispecie in esame, gli istanti (presidenti e dirigenti di un gruppo societario), che hanno sottoscritto azioni con diritti patrimoniali rafforzati della società Controllante, evidenziano che «la società aumenterà ulteriormente il capitale sociale (con relativo sovrapprezzo) le cui relative azioni (prive di diritti patrimoniali rafforzati) verranno offerte appunto ai nuovi investitori diversi quindi dai suddetti sottoscrittori delle Azioni Carried». Di conseguenza, precisano le Entrate, “l’ammontare dell’investimento complessivo effettuato direttamente dall’Istante collettivamente agli altri sottoscrittori delle Azioni Carried nella società [Controllante], in sede di aumento di capitale sarà da riparametrare sul nuovo valore economico del patrimonio netto della [Controllante] alla data di tale ulteriore aumento di capitale”.

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