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Carburanti, ufficiale il rinvio al 1° gennaio dell’obbligo di fattura elettronica

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Approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente il rinvio di sei mesi – e quindi al 1° gennaio 2019 – dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) della fatturazione elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, uniformandolo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Ne consegue che fino alla fine dell’anno si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno e la detrazione dell’Iva. Rimane comunque l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi, di pagare gli acquisti di carburante mediante strumenti tracciabili diversi dal contante, come previsto dal Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 .

Sempre nella seduta di ieri il Consiglio dei Ministri ha inoltre esaminato, in via preliminare – condividendolo nel merito politico – il testo del cosiddetto “Decreto Dignità”, che sarà approvato la prossima settimana, “al massimo lunedì o martedì”, ha anticipato il vicepremier Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook.

In tale decreto saranno contenute, oltre a misure in materia di lavoro e di industria, alcune disposizioni per la semplificazione fiscale, tra cui i correttivi allo split payment (con l’esclusione per i professionisti) e l’abolizione anticipata dello spesometro, rispetto alle quali rimane da risolvere il problema delle coperture.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni ai soggetti Iva di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, è stato introdotto dall’art. 1, comma 917, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con effetto dal 1° luglio 2018 (termine ora prorogato – come si è detto – al 1° gennaio 2019);
  2. con la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni importanti aspetti connessi alla nuova disciplina;
  3. le spese relative all’acquisto di carburanti per motori saranno deducibili (ai fini della tassazione diretta) e detraibili (Iva) soltanto se vengono utilizzati determinati mezzi di pagamento: a tal fine si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203;
  4. in particolare, oltre alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente.

Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti mezzi di pagamento:

  1. assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
  2. quelli elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, ad esempio:
    – addebito diretto;
    – bonifico bancario o postale;
    – bollettino postale;
    – carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

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