Canoni di leasing per le imprese: la deducibilità varia in base alla data di stipula
Relativamente alla deducibilità dei canoni di leasing, negli anni la normativa è sempre stata ballerina. Le condizioni alle quali è possibile dedurre i canoni di leasing sono diverse a seconda della data di stipula dei relativi contratti:
- dal 1° gennaio 2014;
- dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013;
- dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012.
Per i contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2008 valgono le norme in vigore al momento di stipula, fino ad estinzione dei contratti medesimi.
Si ricorda che l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi:
- dell’art. 102, comma 7, TUIR relativi a beni immobili e mobili diversi dai mezzi di trasporto va indicato a rigo RF31 codice 35;
- dell’art. 164 TUIR relativo agli autoveicoli va indicato a rigo RF18.
Tabella di riepilogo
Nella tavola di sintesi che segue si evidenziano i limiti ed il periodo di efficacia della norma, tenendo sempre presente che la verifica deve essere effettuata prendendo a riferimento la data di stipulazione di ogni singolo contratto.
Impresa utilizzatrice | ||
Tipo di bene | Stipula contratto | Regime fiscale |
Mobile | Dal 1° gennaio 2014 | Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deducibilità nel periodo minimo 1/2 del periodo di ammortamento). |
Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 | Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deducibilità nel periodo minimo 2/3 del periodo di ammortamento). | |
Dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012 | Deducibili se la durata del contratto è pari o superiore a 2/3 del periodo di ammortamento. | |
Dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 2007 | Deducibili se la durata del contratto è pari o superiore alla metà del periodo fiscale di ammortamento, così desumibile:
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Fino al 31 dicembre 1987 | Canoni comunque deducibili. | |
Autoveicoli a deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lett. b), TUIR) | Dal 29 aprile 2012 | Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (nel rispetto delle regole previste dall’art. 102, comma 7, TUIR e nei limiti previsti dall’art. 164 TUIR: deduzione nel periodo minimo pari a quello dell’ammortamento). |
Dal 12 agosto 2006 al 28 aprile 2012 | I canoni sono deducibili nei limiti previsti dal TUIR, se la durata del contratto è pari o superiore all’intero periodo di ammortamento risultante in base all’applicazione del coefficiente ministeriale. | |
Dal 1° gennaio 1988 all’11 agosto 2006 | I canoni sono deducibili se la durata del contratto è pari o superiore alla metà del periodo fiscale di ammortamento. | |
Fino al 31 dicembre 1987 | Canoni comunque deducibili. | |
Immobile | Dal 1° gennaio 2014 | Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deduzione nel periodo minimo 12 anni). |
Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 | Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto (deduzione nel periodo minimo 2/3 del periodo di ammortamento – min. 11 anni e max 18 anni). | |
Dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012 | La durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento in base al coefficiente ministeriale.
Se i 2/3 del periodo di ammortamento sono inferiori a 11 anni, il contratto deve comunque durare almeno 11 anni; se i 2/3 sono superiori a 18 anni, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni. |
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Dal 4 dicembre 2005 e fino al 31 dicembre 2007 | La durata del contratto deve essere non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale e comunque compresa tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15. | |
Dal 2 marzo 1989 al 3 dicembre 2005 | A condizione che la durata del contratto sia pari o superiore a 8 anni. | |
Fino al 1° marzo 1989 | Canoni comunque deducibili. |