Canone Tv, valida l’istanza di rimborso inviata con raccomandata
| News
In caso di pagamento non dovuto del canone addebitato nella bolletta, è possibile chiederne il rimborso alternativamente:
- presentando un’istanza telematica attraverso un apposito modello, qualora si sia in possesso delle credenziali Fisconline;
- inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino; in tal caso alla domanda dev’essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’istanza di rimborso può essere presentata anche dagli eredi del titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, nonché da intermediari abilitati;
- nella domanda dev’essere indicato il motivo: ad esempio, se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.
Si tenga presente tuttavia che ai fini dell’esenzione relativa al 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) dev’essere non superiore a 8mila euro (codice 1).
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024