Canone tv, entro il 30 giugno la richiesta di esenzione
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Entro fine mese dovrà essere trasmesso il quadro A dell’apposito modello al fine di poter usufruire dell’esenzione dal canone tv per il secondo semestre 2019: lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- se per lo stesso codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza si verifica contemporaneamente per più forniture, il canone viene addebitato su una sola fornitura;
- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, il canone viene addebitato sulla fornitura della tipologia “clienti residenti”, a prescindere dalla data di attivazione;
- se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, il canone viene addebitato sulla fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) più recente, a prescindere dalla tipologia tariffaria;
- per quanto riguarda i casi di voltura, ai fini del canone siamo in presenza di una disattivazione di utenza e di una nuova attivazione di utenza; la voltura mortis causa, invece, non comporta modifiche nell’addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile e fatte salve le cause di non addebito del canone;
- ai fini dell’individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica occorre tener conto della coincidenza tra luogo di fornitura dell’energia e residenza. Detta coincidenza può essere desunta:
– direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
– dai contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza si desume dalle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria.
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