Canone RAI speciale 2025: confermate le tariffe 2024
Per l’anno 2025 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al Decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel Decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2025. Il presente Decreto è registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chi deve pagarlo – Sono soggetti tenuti al pagamento:
- Esercizi pubblici: bar, ristoranti, alberghi, e altre attività commerciali aperte al pubblico.
- Uffici: studi professionali, enti pubblici e privati.
- Strutture ricettive: bed and breakfast, case vacanze, affittacamere.
Caratteristiche del Canone Speciale
- Si applica a chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o TV fuori dall’ambito familiare.
- L’importo varia in base al tipo di attività e al numero di apparecchi posseduti.
- Non è incluso nella bolletta elettrica come il Canone ordinario, ma va pagato separatamente.
Esenzioni – Alcune categorie sono esenti dal pagamento del Canone RAI Speciale:
- Diplomatici e militari stranieri.
- Ospedali militari, case del soldato e sale convegno dei militari.
- Enti che assistono persone ricoverate con gravi patologie.
È importante ricordare che la semplice presenza di un apparecchio TV in un luogo pubblico o in un’attività commerciale comporta l’obbligo di pagamento del Canone Speciale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’apparecchio per la visione dei programmi RAI.
La tabella, elaborata dal Ministero, elenca gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e quelli non soggetti:
Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione |
Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione |
Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione |
|
|
|
La tariffa annua di abbonamento del canone RAI speciale è differenziata per le seguenti categorie (D.M. 28 dicembre 2018):
- Categoria A: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento (6.528,27 euro);
- Categoria B: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso (1.958,49 euro);
- Categoria C: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari (979,23 euro);
- Categoria D: alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici (391,68 euro);
- Categoria E: strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. – D.P.C.M. 13 settembre 2002) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della Legge 2 dicembre 1951, n. 1571 , come modificata dalla Legge 28 dicembre 1989, n. 421 (195,87 euro).
D.M. 30 dicembre 2024 (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2025)