Cambio di regime IVA: dai commercialisti un documento interpretativo
ll Consiglio nazionale dei commercialisti e la Fondazione nazionale Ricerca hanno pubblicato un nuovo documento dedicato al prossimo cambio di regime IVA previsto per il Terzo settore. L’approfondimento, intitolato “Novità IVA nel terzo settore”, fa il punto sulle ultime modifiche in tema di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte degli enti non commerciali di tipo associativo.
Come noto, l’art. 5, comma 15-quater , del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 , ha apportato rilevanti modifiche al regime IVA di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali di tipo associativo. In sostanza, si prevede l’assoggettamento ad IVA, seppure in regime di esenzione (in precedenza, tali operazioni erano invece escluse dall’imposta), dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.
La modifica normativa si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione comunitaria per il non corretto recepimento, da parte dell’ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all’art. 132 della direttiva 2006/112/CE e delle condizioni di cui all’art. 134 della medesima direttiva.
Con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023 il legislatore ha prorogato l’efficacia della citata modifica dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024. La proroga è stata motivata dall’esigenza di attendere l’evoluzione del percorso di revisione del sistema tributario, coordinando l’entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali con la più generale riforma anche delle norme IVA.
Tenuto conto di ciò, la finalità del documento è quella di fornire alcuni approfondimenti propedeutici ad una migliore comprensione del mutato quadro normativo agevolando così i professionisti in vista degli importanti e complessi adeguamenti che il nuovo contesto informativo imporrà agli operatori.