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Caf e professionisti, entro lunedì 8 luglio l’invio del 730 presentato dal contribuente tra il 23 e il 30 giugno

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Scadrà lunedì prossimo, 8 luglio (in quanto il 7 cade di domenica) il termine per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2019 da parte:

  1. dei Caf e dei professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente tra il 23 e il 30 giugno;
  2. da parte dei sostituti d’imposta che effettuano l’assistenza fiscale.

Entro la stessa data dev’essere consegnata al contribuente una copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione. Si ricorda che:

a. il termine per la presentazione del modello 730/2019, sia nella versione precompilata che ordinaria, è fissato al:

    • 23 luglio in caso di presentazione diretta;
    • 8 luglio 2019 (sempre perché la data originaria del 7 luglio quest’anno cade di domenica) in caso di presentazione al sostituto d’imposta.

In caso di assistenza fiscale prestata da un Caf/professionista, questi deve completare le operazioni a proprio carico (elaborazione delle dichiarazioni, consegna di copia di esse e del prospetto di liquidazione al contribuente e trasmissione all’Agenzia delle entrate) entro il:

    • 1° luglio 2019, come detto, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno 2019;
    • 8 luglio 2019 (con termine originario previsto domenica 7 luglio), per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno 2019;
    • 23 luglio 2019, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio 2019;

b. possono utilizzare il modello 730/2019 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel corso dell’anno 2018 hanno percepito:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (es.: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es.: redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (da annotare nella sezione II del quadro D).

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