Buono mobilità corrisposto ai dipendenti: concorrenza alla formazione del reddito da lavoro
Il buono mobilità erogato ai propri dipendenti concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, salvo che non superi la soglia di esenzione pari a 258,23 euro (valore elevato a 516, 46 euro, limitatamente al periodo d’imposta 2020, dall’art. 112 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello n. 293/2020 , precisando che qualora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di euro 258,23, esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che il calcolo comprenda tutti i benefit percepiti dal dipendente nello stesso periodo.
Diversamente, ha ribadito l’Agenzia, tali voucher prepagati, validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile (quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale) concorrono interamente a formare il reddito nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi la soglia in specie.